Conformemente all'art. 23 della Legge stradale comunale del 28 novembre 2004 e degli art. 3 e 11 della relativa Ordinanza d'esecuzione del 25 ottobre 2004, il Comune provvede alla manutenzione invernale delle sole strade urbane e di quelle che conducono ai centri abitati.
Un elenco di queste strade è consultabile presso il Reparto tecnico comunale. Su tutte le altre strade comunali, in particolare su quelle extraurbane, agricole, forestali e alpestri non verrà eseguita alcuna manutenzione invernale (sgombero neve, insabbiatura, ecc.).